venerdì 16 ottobre 2015

Arma propria



Con il termine arma propria (o arma comune) si indica qualsiasi oggetto la cui funzione primaria sia l'offesa alla persona (a differenza delle armi improprie che hanno diversa destinazione d'uso ma che sono potenzialmente pericolose e dannose).


In Italia

Sono considerate armi proprie quelle cui si fa riferimento negli articoli 585 e 704 del Codice Penale, nell'articolo 30 del t.u.l.p.s. e nella legge 18 aprile 1975 n. 110 (con le successive modificazioni ed integrazioni).
Sono quindi armi proprie:
  • Le armi ad aria compressa (denominate anche "da bersaglio da sala")
  • Le armi da fuoco di qualsiasi tipo (comprese le relative cartucce)
  • Le armi da getto (lance, catapulte, shuriken ecc.)
  • Le armi da taglio o da punta (spade, coltelli affilati su ambo i lati della lama oppure ad apertura a scatto, pugnali, stiletti, quadrelli, picche, alabarde, ecc.)
  • Le armi batteriologiche o chimiche
  • Tutti i congegni incendiari, esplodenti o dirompenti (qualsiasi tipo di bomba, bottiglie Molotov, ecc.)
Le armi proprie possono inoltre dividersi in base all'articolo 1 della legge 110/1975 come segue:
  • Armi comuni da sparo (tutte le armi da fuoco corte o lunghe, a canna rigata o liscia, ad uno o più colpi ed a ripetizione manuale o semiautomatica). Di esse è concessa la detenzione o il porto al cittadino che ne abbia titolo (detenzione domestica, porto d'arma per difesa personale o per caccia)
  • Armi da guerra (parti di esse, le relative cartucce, armi con spiccata potenzialità d'offesa come quelle a ripetizione automatica, artiglierie, bombe o loro componenti, aggressivi chimici, congegni bellici di ogni natura ecc.
  • Armi tipo guerra (tutte quelle che non rientrano tra le armi da guerra ma possono utilizzare lo stesso munizionamento o hanno la possibilità di eseguire il tiro a ripetizione automatica - cioè a raffica, o che presentano le caratteristiche balistiche o di impiego tipiche delle armi da guerra).



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